Il pagamento delle retribuzioni e dei compensi
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Si tratta del cosiddetto principio di cassa allargato. Ciò significa che entro il 12 gennaio 2020 devono essere pagati gli stipendi dei lavoratori dipendenti del mese di dicembre 2019, affinché, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell'anno 2019 e quindi compresi nella prossima Certificazione Unica.Pertanto, gli stipendi e i salari incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo sono soggetti a tassazione nel periodo d'imposta precedente, a condizione che si riferiscano a prestazioni svolte in tale anno precedente.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è quello della competenza, fatto salvo quanto verrà detto più avanti per i Professionisti datori di lavoro. Pertanto, le retribuzioni saranno deducibili nel periodo d’imposta precedente anche se saranno corrisposte tra l’1 e il 12 gennaio oppure anche successivamente a tale data
Lo stesso principio di cassa allargata si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 del c.p.c., come ad esempio gli amministratori e sindaci di società, in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Ciò significa che, anche per tali soggetti, è possibile corrispondere i compensi entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono e considerarli, dal punto di vista fiscale, percepiti comunque nell'anno precedente.
In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare n. 57/E del 18/06/2001 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno cui si riferiscono, se pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista con partita Iva e pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella della partecipazione alla formazione del reddito del professionista solo per i compensi percepiti entro il 31 dicembre (circolare n. 105/E del 12/12/2001 dell’Agenzia delle Entrate).
Particolare attenzione deve essere posta nel pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre da parte dei Professionisti datori di lavoro. Per costoro opera il principio di cassa, (e non cassa allargata ) ex art. 54 del Tuir, in base al quale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e quindi della deducibilità dei costi relativi alle retribuzioni, rilevano esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta.
Gli effetti temporali delle modalità di pagamento dei compensi
- Assegno Circolare o Assegno Bancario, il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo, quindi quando lo riceve, sempre entro il 12 gennaio (è sempre opportuna una ricevuta di consegna dell'assegno);
- bonifico bancario od altre modalità telematiche, è importante che la somma sia entrata nelle disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul conto corrente entro tale data).
Per le evidenti conseguenze di carattere fiscale e contabile, si invitano i datori di lavoro a effettuare il pagamento degli stipendi di dicembre entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2020.