Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un’attività di impresa o professionale è la richiesta della Partita Iva.
Il servizio comprende l’assistenza presso i seguenti Uffici amministrativi:
- Agenzia delle Entrate-Sportello attività produttive- Registro imprese - Enti Previdenziali – Casse professionali
- Espletamento pratiche per la richiesta di autorizzazioni amministrative (licenze), disbrigo pratiche alla CCIAA, agli Enti Previdenziali e Casse Professionali competenti.
- Denunce telematiche, richieste di carta dei servizi nazionali, Pec (posta certificata)
IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA
Con il DM 2.11.2007 è stato approvato il modello di Comunicazione unica, ora sostituito dalla nuova versione approvata con il DM 19.11.2009, pubblicato sulla G.U. 3.12.2009, n. 282, che tiene conto delle modifiche normative introdotte con il DPCM 6.5.2009. Quest’ultimo, oltre a stabilire le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione unica amplia i destinatari della stessa includendovi il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché l’Albo delle Imprese artigiane.
Il nuovo modello di “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, sostitutivo del precedente, la cui presentazione al Registro delle Imprese presso la CCIAA, telematicamente o su supporto informatico, consente al soggetto che intende iniziare un’attività di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
L’utilizzo di tale modello, diverrà obbligatorio a decorrere dal prossimo 1.4.2010.
Pertanto, a seguito della presentazione della Comunicazione unica viene meno la necessità di presentare gli appositi modelli ai diversi Uffici di riferimento in base all’ambito di competenza (CCIAA, Agenzia delle Entrate, Albo degli Artigiani, INPS e INAIL).
SOGGETTI INTERESSATI
- le ditte individuali;
- le società (snc, sas, srl, spa, ecc.).
Stante l’espresso riferimento “all’impresa” le disposizioni in esame non riguardano gli esercenti arti e professioni.
DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE UNICA
Il soggetto interessato presenta la Comunicazione unica esclusivamente al Registro delle imprese.Quest’ultimo provvede alla trasmissione della stessa a tutte le Amministrazioni competenti, ossia:
- all’Agenzia delle Entrate;
- all’INPS;
- all’INAIL;
- alle Commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero agli Uffici preposti alla tenuta dell’Albo
- delle imprese artigiane;
- al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
MODALITÀ OPERATIVE
A seguito della presentazione della Comunicazione unica il Registro delle Imprese rilascia all’interessato una ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività. In particolare, tale ricevuta è inviata alla casella email dell’impresa e, se il richiedente è una persona delegata, a quella del mittente della Comunicazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La Comunicazione unica è una collezione di file contenenti:
un documento sul quale sono riportati i dati del richiedente, l’oggetto della Comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi Enti:
- i moduli per il Registro delle Imprese
- i moduli per l’Agenzia delle Entrate;
- i moduli per l’INPS;
- i moduli per l’INAIL.
La presentazione può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità alternative:
- in via telematica, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati;
- su supporto informatico, mediante consegna diretta allo sportello del Registro delle Imprese competente.
IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA
Nel modello, strutturato in 6 distinte sezioni, vanno indicati i seguenti dati:
Ufficio Registro Imprese destinatario |
Va riportata la sigla della Provincia dell’Ufficio competente |
Informazioni anagrafiche dell’impresa che invia la comunicazione
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Va riportata: - la denominazione / ragione sociale - il codice fiscale (se già posseduto) |
Oggetto comunicazione
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In tale sezione: * va barrata l’apposita casella corrispondente all’adempimento per il quale la comunicazione è effettuata, ossia:
* va barrata la casella corrispondente al destinatario della Comunicazione, ossia “Agenzia delle Entrate”, “INAIL”, “INPS”, “Registro Imprese”, “Albo artigiani”, “Ministero Lavoro”
* va riportato il codice della pratica
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Estremi del dichiarante
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Vanno riportati i seguenti dati del titolare / legale rappresentante / notaio / intermediario / delegato:
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Domicilio elettronico
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Va riportato l’indirizzo di PEC. Barrando l’apposita casella, l’impresa priva di indirizzo PEC può chiederne l’attivazione al Registro delle Imprese
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Elenco dei documenti informatici allegati
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Vanno indicati i nomi dei file allegati alla comunicazione e il corrispondente Ente destinatario degli stessi
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